II. Seguito della discussione dei disegni di legge: 1. Deputato GALLINELLA ed altri. - Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile (Approvato dalla Camera dei deputati) - Relatore alla Commissione BERGESIO (Pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª, della 8ª, della 10ª, della 13ª, della 14ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali)
Premesso che:
con il decreto ministeriale 10 luglio 2020, il quale modifica il decreto ministeriale 13 gennaio 2011 recante contaminazioni accidentali e tecnicamente inevitabili di prodotti fitosanitari in agricoltura biologica, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha introdotto alcune deroghe ai limiti di decertificazione delle produzioni biologiche italiane relativamente alla presenza di residui di acido fosfonico e dei suoi derivati, qualora sia accertata l'accidentalità della contaminazione;
l'articolo 43, comma 4-bis, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, ha introdotto una specifica deroga per le colture arboree ubicate su terreni di origine vulcanica, per le quali non si applica il provvedimento di soppressione delle indicazioni biologiche, previsto dal citato decreto ministeriale 10 luglio 2020, qualora a seguito degli opportuni accertamenti da parte dell'organismo di controllo la contaminazione sia attribuibile alla natura del suolo;
quest'ultima deroga non specifica quali siano le concentrazioni di residui di acido fosfonico e suoi derivati che possono essere ammessi per la commercializzazione del prodotto biologico derivante dalle colture arboree ubicate su terreni di origine vulcanica;
tale situazione ha portato, in virtù della mancanza di univocità derivante dalle diverse fonti normative, ad un'interpretazione della deroga non omogenea in sede di controllo,
si chiede di sapere:
quali siano i limiti di residui di acido fosfonico e di suoi derivati che si devono applicare per l'immissione in commercio dei prodotti biologici delle colture arboree ubicate su terreni di origine vulcanica;
nel caso in cui un prodotto abbia limiti superiori a quelli previsti dal decreto ministeriale 10 luglio 2020 e venga trasformato, quali siano i limiti che quest'ultimo deve avere per poter essere certificato come biologico;
quali siano i limiti che devono essere applicati ai prodotti delle colture arboree che sono importati dai Paesi UE e terzi, qualora sia accertato che provengono da terreni di origine vulcanica.